ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il Terzo Protocollo riconosce un emblema distintivo addizionale e facoltativo, da aggiungere a quelli già previsti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai suoi due Protocolli del 1977 («Croce Rossa» e «Mezzaluna Rossa»).
        Esso tende a far superare le difficoltà che talvolta l'utilizzazione degli emblemi distintivi esistenti può porre alle società del «Movimento internazionale delle Croci Rosse e delle Mezzelune Rosse» (CICR, FICROSS e società nazionali) in determinati teatri bellici o di crisi, in cui la croce rossa o la mezzaluna rossa possono essere erroneamente percepite come simboli rappresentanti determinate posizioni politiche o religiose.

B) Analisi del quadro normativo.

        Lo strumento completa le disposizioni delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro due Protocolli addizionali del 1977, relative agli emblemi distintivi delle società del «Movimento», e si applica nelle medesime situazioni cui le dette disposizioni fanno riferimento.
        Le condizioni di utilizzazione e di rispetto dell'emblema del Terzo Protocollo (detto «cristallo rosso» e composto da un rombo rosso su fondo bianco), sono identiche a quelle già stabilite dalle Convenzioni e Protocolli in parola.
        Il Terzo Protocollo non pregiudica in alcun modo il riconosciuto diritto delle Parti di continuare ad utilizzare gli emblemi già esistenti. È riconosciuta espressamente la facoltà, per i servizi sanitari e per il personale religioso delle Forze armate delle Parti, di utilizzare il nuovo emblema, anche in via temporanea, ove tale utilizzo sia suscettibile di rinforzare la loro protezione.

C)  Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti e analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.

        Il Protocollo è conforme ai princìpi costituzionali e comunitari del nostro ordinamento e, poiché non stabilisce alcun obbligo, non richiede l'introduzione di alcuna normativa.
        Nessuna spesa deriva dall'attuazione dello strumento, neppure nell'ipotesi che la Croce Rossa italiana intenda avvalersi della possibilità di introdurre il nuovo emblema.

 

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